SPORT EQUESTRI E DOPING
DECISIVO IL GRADO DI COLPA E LA CONDOTTA DEL CAVALIERE ATLETA
FEI Case number: FEI 2020/HD03-TSUTOMU INOUE
L’utilizzo nelle competizioni sportive di sostanze vietate perché costituenti doping non implica necessariamente l’applicazione di sanzioni particolarmente pesanti.
Prednisone e Prednisolone, pur ad uso medico, sono sostanze riconosciute dopanti e come tali proibite nelle competizioni sportive ed inserite nell’elenco WADA.
Un esempio di sanzione lieve pur in costanza di doping sportivo, è il provvedimento del Tribunale FEI datato 04 gennaio, 2021 con protagonista il para – atleta nipponico Tsutomu Inoue che partecipò all’evento internazionale di Paradressage CPEDI3 tenutosi in Giappone tra 17 ed il 19 ottobre 2019, trovato positivo al Prednisone e Prednisolone, sostanze sempre utilizzate dall’atleta per la cura clinica della propria patologia.
La sanzione inflitta all’atleta dal Tribunale FEI è stata particolarmente leggera e ciò in considerazione di molteplici aspetti che hanno operato come giustificazioni ed attenuanti utili ad alleggerire il grado di colpa e, proporzionalmente, la tipologia e l’entità della sanzione.
Il tribunale, nel giungere a definire il procedimento in questione, si è avvalso dei criteri già individuati dal CAS nel caso 2013/A/3327 Marin Cilic v. ITF – significant degree, normal degree, light degree – valutando ed analizzando gli elementi oggettivi e soggettivi indicati dalla la stessa Corte Arbitrale quali misure per qualificare il grado di colpa e, conseguentemente, la sanzione applicabile al caso specifico. Secondo il CAS
In order to determine into which category of fault a particular case might fall, it is helpful to consider both the objective and the subjective level of fault. The objective element describes what could have been expected from a particular athlete, in light of his personal capacities. The objective element should be foremost in the determining into which of the three relevant categories a particular case falls. The subjective element can be used to move a particular athlete up or down within that category. In exceptional cases, it may be that the subjective elements are so insignificant that they move a particular athlete not only to the extremity of a particular category, but also into different category altogether. That would be the exception to the rule, however”
Nel caso di specie, proprio il comportamento collaborativo e non omertoso dell’atleta nipponico, la sua ignoranza in materia di antidoping, la storia medica e clinica – tenuto conto anche del ruolo giocato dal personale medico che l’ha sempre seguito nella carriera sportiva, nelle cure cliniche e delle modifiche in itinere che ne sono venute – sono stati determinanti quali criteri oggettivi e soggettivi per qualificare il grado di colpa e negligenza come light, tanto che il tribunale ha inflitto una sanzione delle più lievi.
La violazione della normativa antidoping è costata al para – atleta nipponico una sospensione dalla partecipazione ai concorsi di soli due mesi, il pagamento di 1000 franchi svizzeri ed in ultima battuta, ma certamente importante anche per l’aspetto educativo, sanitario e di consapevolezza presente in ambito sportivo, l’obbligo di seguire e completare entro un anno dalla decisione del tribunale FEI un corso di formazione ed educazione in materia di antidoping.
20211204_Final Decision 2020_HD03_C20-0058 TSUTOMU INOUE
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FEI CASE NUMBER: FEI 2019/HD03-NICOLE WALKER
Altro esempio il caso di NICOLE WALKER atleta di jumping della Federazione Equestre Canadese che in occasione della sua partecipazione all’evento internazionale di jumping Pan-Am Games tenutosi a Lima in Perù il 6-9 agosto 2019 veniva trovata positiva al benzoato d’ecgonina, sostanza che si forma col metabolismo della cocaina. Il tutto in violazione dell’art. 2.1 ADRHA (normativa antidoping per atleti umani in competizioni equestri).
Seguiva l’avvio dell’iter procedurale della Panam Sports Organization, organizzazione responsabile della competizione Pan Am Games che concludeva con la riconosciuta responsabilità dell’atleta per la violazione della norma antidoping e la sua conseguente squalifica dalla competizione.
Nikole Walker muoveva ricorso al CAS contro la decisione della Panam Sports Organization cui interveniva anche il FEI da cui ne veniva la squalifica del team canadese dalla competizione.
L’atleta infatti, nel corso delle indagini riferiva di aver ingerito un tè a colazione presso l’hotel in cui alloggiava durante i Pan Am Games, una bevanda a base di coca che Nicole Walker aveva erroneamente inteso essere al tè verde e di cui ignorava completamente la componente in cocaina. Dava quindi prova del proprio comportamento diligente e rispettoso della normativa durante il soggiorno della competizione oltre che del suo status storico.
Il CAS riteneva che l’atleta non aveva fatto intenzionalmente uso della sostanza proibita.
Ne conveniva anche il FEI che definiva il procedimento con una sospensione di un anno dalle competizioni tenuto conto della condotta sportiva dell’atleta sempre impeccabile, collaborativa nel ricercare le cause della presenza della sostanza nelle proprie analisi.
Il FEI il 04/06/2021 chiudeva la vicenda: Il livello di colpa e negligenza dell’atleta non era significativo, l’assunzione della sostanza proibita non era stato intenzionale, la collaborazione era stata massima e priva di alcun comportamento menzognero o reticente pertanto poteva trovare applicazione solo una sanzione lieve.