IL NOTAIO HA UN DOVERE DI PROTEZIONE GENERALE

Il principio sorge dall’ordinanza 7185 del 4 marzo 2022 pronunciata dalla Corte di Cassazione su un caso di responsabilità professionale mossa contro un Notaio non attento all’intera operazione per cui gli è stato conferito il mandato.

Dopo infatti aver rogitato un atto di compravendita di ben 4 immobili, con contestuale rinuncia all’ipoteca da parte del venditore Tizio e pagamento rateale del prezzo pattuito da parte dell’acquirente Caio, il Notaio, in maniera pressoché contestuale, rogita anche la rivendita dei medesimi immobili a terzi da parte di Caio per somme peraltro di gran lunga inferiori rispetto a quelle pattuite con Tizio.

Risultato: Caio si rivende (svende) gli immobili per somme ridicole, dilapida il ricavato della vendita, non possiede niente altro a garanzia patrimoniale del credito di Tizio, e Tizio non ha più strumenti per ottenere il restante del suo corrispettivo.

E’ evidente che un maggior accorgimento da parte del Notaio avrebbe imposto di non stipulare le successive compravendite di Caio, e soprattutto di non inserire la clausola di rinuncia all’ipoteca da parte di Tizio (unica vera garanzia per ottenere il pagamento del prezzo stabilito), nella consapevolezza che le svendite degli immobili avrebbero certamente pregiudicato gli interessi di Tizio; essendo egli il rogante di tutte le compravendite riferite ai medesimi immobili, ed applicando l’ordinaria diligenza, il Notaio ben avrebbe dovuto e potuto individuare la natura fraudolenta del comportamento di Caio.

È indubbio che il Notaio eserciti una professione cd. “protetta” che crei un elevato affidamento in chi chiede la sua prestazione, così che egli non debba ridursi a mero registratore delle volontà e delle dichiarazioni delle parti, ma debba più approfonditamente valutare l’intera operazione che le medesime vanno a concludere fino a dover dare anche consigli finalizzati all’effettiva efficacia concreta dell’atto stipulato.

Il dovere di consigliare il cliente deve spingersi fino alla dissuasione, soprattutto quando il rischio di ciò che si va a compiere non sia immediatamente percepibile da persona non dotata di competenze specifiche.

Quindi sul Notaio incombe un generale obbligo di correttezza affinché sia sempre assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell’atto che egli va stipulare, anche quando ciò debba protrarsi nelle attività successive all’atto stesso, senza che ciò violi i doveri di imparzialità ed equidistanza rispetto agli interessi delle parti in causa.

Ordinanza Corte-di-Cassazione-Sezione- 7185 2022