IL PIANO DEL CONSUMATORE E L’ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il procedimento di composizione delle crisi da sovraindebitamento, già introdotto dalla L. n. 3/2012, ha come finalità la soluzione dello stato di crisi di quei soggetti, consumatori o meno, non assoggettabili a fallimento e procedure concorsuali.

Si tratta di soggetti che versano in situazione di squilibrio economico (non di mera esposizione debitoria!!)  tanto che la norma ex art. 6 co .2 lett. a) L. n.3/2012 definisce il sovraindebitamento “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

La procedura nota come piano del consumatore è accessibile esclusivamente ai soggetti che vestono i panni di consumatore.

Attualmente il consumatore è identificato nella persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

L’accesso a detta procedura è strettamente legato a fattori soggettivi ed oggettivi (oltre che alle continue mutazioni ed integrazioni normative in corso d’opera!!)

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Il piano del consumatore è accessibile al soggetto, persona fisica, che:

  •  agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana e professionale;
  • nei cinque anni precedenti la domanda di accesso alla procedura non sia già stato esdebitato od abbia già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
  • non abbia determinato la situazione di sovraindebitamento o con colpa grave, malafede o frode;
  • fornisca tutta la documentazione necessaria per ricostruire lo storico della situazione debitoria, illustrare e giustificare le ragioni che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento oltre che motivare le scelte economiche effettuate;

Proprio il nuovo art. 7, co.2° lett. d – ter prevede l’inammissibilità del piano quando il sovraindebitamento sia stato cagionato dal comportamento colposo, di male fede o frode del consumatore.

Seguirà poi, in sede giudiziale, la verifica di ammissibilità e valutazione di fattibilità del piano del consumatore ad opera del Giudice.