CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
POLIZZE UNIT LINKED ED OBBLIGO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
In punto di polizze vita sono numerose le liti avviate da consumatori all’indirizzo di intermediari finanziari e compagnie assicuratrici al fine di chiederne la nullità in quanto prodotto finanziario usualmente privo dell’informativa ex TUF espressamente prevista nel collocamento di strumenti finanziari.
I tribunali e la Corte di Giustizia Europea propendono per la linea di pensiero che pone tali prodotti entro l’ambito delle polizze di assicurazione pertanto soggette al rispetto della relativa normativa di riferimento anche se la loro qualificazione come strumento assicurativo non è automatica ma deve essere verificata caso per caso anche in ragione della tipologia di polizza sottoscritta.
Pertanto, laddove la polizza assicurativa unit linked non presenta carattere assicurativo ma esclusivamente finanziario sarà considerata alla stregua di uno strumento di investimento finanziario e, conseguentemente, soggetta alla normativa espressamente prevista dal TUF; se invece presenta caratteristiche proprie di polizza assicurativa, pur richiamando la connessione unit linked, allora sarà richiesto il rispetto della normativa assicurativa in punto di obblighi informativi.
Nonostante la possibile ingannevolezza derivante dalla sottoscrizione di un contratto di assicurazione, che nei fatti è collegato all’andamento delle quote di fondi di investimento contaminando pertanto la polizza assicurativa più tradizionalmente conosciuta, la costruzione del rapporto contrattuale lasica intendere che il connubio prodotto finanziario/contratto assicurativo rimane in favore del contratto assicurativo e pertanto legato alla normativa di settore, fino a che nel contratto sono presenti i caratteri tipici del contratto assicurativo. Laddove questi vengono meno allora rimane in essere la tipologia contrattuale di prodotto finanziario.
In ogni caso il consumatore prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione deve riceve informativa circa la dipendenza ed il legame tra la polizza assicurativa che andrà a sottoscrivere ed uno o più fondi di investimento.
In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 24/ 02/2022 riconoscendo termini e modi di informativa precontrattuale dovuta al consumatore prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione riferito a polizze unit linked, anche rinviando al diritto interno dei singoli stati che in ogni caso debbono essere conformi alla normativa europea:
[…] 1) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, deve essere interpretato nel senso che le informazioni ivi menzionate devono essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento concluso tra un’impresa di assicurazione e un’impresa contraente dell’assicurazione. In virtù del combinato disposto di tale disposizione e dell’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa, l’impresa di assicurazione è tenuta a comunicare tali informazioni all’impresa contraente dell’assicurazione, la quale deve trasmetterle a detto consumatore prima dell’adesione di quest’ultimo al citato contratto, unitamente a ogni altra precisazione che risulti necessaria alla luce delle richieste e delle esigenze del consumatore.
2) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa, deve essere interpretato nel senso che le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita, che devono essere comunicate al consumatore prima della sua adesione a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento, devono comprendere indicazioni sulle caratteristiche essenziali di tali attività di contropartita. Tali indicazioni:
– devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica delle citate attività di contropartita, nonché sui rischi strutturali ad esse collegati, e
– non devono necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull’entità di tutti i rischi connessi all’investimento nelle attività di contropartita medesime, né informazioni identiche a quelle che l’emittente degli strumenti finanziari che le compongono ha comunicato all’impresa di assicurazione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.
3) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa non devono necessariamente essere comunicate al consumatore che aderisce, in qualità di assicurato, a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento nell’ambito di un distinto procedimento precontrattuale e che esso non osta a una disposizione nazionale in base alla quale sia sufficiente che tali informazioni vengano menzionate in detto contratto, purché esso sia consegnato al consumatore prima della sua adesione, in tempo utile per consentirgli di effettuare, con cognizione di causa, una scelta consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.
4) L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che esso non impone di considerare che il non corretto adempimento dell’obbligo di comunicare le informazioni previste nell’allegato III, punto A, a.12, della stessa determini la nullità o l’invalidità di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento o della dichiarazione di adesione a quest’ultimo e, quindi, conferisca al consumatore che ha aderito a tale contratto il diritto alla restituzione dei premi assicurativi versati, purché le modalità procedurali previste dal diritto nazionale per l’esercizio del diritto di far valere il citato obbligo di informazione non siano tali da mettere in discussione l’effettività di tale diritto, dissuadendo il consumatore dall’esercitarlo.
5) L’articolo 7 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), deve essere interpretato nel senso che può costituire un’omissione ingannevole, ai sensi di tale disposizione, l’omessa comunicazione al consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita a capitale variabile collegato a un fondo di investimento delle informazioni previste all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.12, della stessa.” […].
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