Dal 03 luglio 2023 trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere saranno soggette alla Direttiva UE n. 2019/2021, il tutto con l’intento di rendere più agevole e fluida la vita societaria che deve adeguarsi ad una sempre maggiore esigenza di movimento e libertà di stabilimento.
La Direttiva UE 2019/2021 del Parlamento Europeo interviene a modificare ed integrare la precedente n. 2017/1132 che prevedeva norme in punto di scissione di società per azioni in ambito nazionale.
La trasformazione transfrontaliera è definita come
l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale
Vi è dunque il diritto per una società costituita secondo il diritto di uno Stato membro di trasformarsi pur senza modifica di identità societaria in altra retta dal diritto di altro Stato membro.
La procedura prevede adeguate forme di pubblicità ed informativa per soci, azionisti, creditori al fine di permettere nei tempi e nei modi previsti dalla normativa di effettuare le scelte ritenute più opportune. Nessuno rimane escluso da tutele.
È fondamentale la collaborazione tre i due Stati membri, quello di partenza e quello di destinazione, che saranno soggetti a determinati obblighi e responsabilità. A tal fine vige la libertà di accesso alle informazioni contenute nei rispettivi registri pubblici in cui devono trovare adeguata e tempestiva segnalazione tutte le indicazioni ed informazioni riferite alla società trasformata e da trasformare.
La società interessata alla trasformazione dovrà procedere con un progetto di trasformazione, successivamente comunicato a soci e dipendenti attraverso una dettagliata relazione esplicativa ad opera dell’organo di amministrazione o direzione della società che dovrà illustrare effetti e conseguenze della trasformazione transfrontaliera per l’attività della società indicando necessariamente
- la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;
- le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;
- i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono
Sarà poi onere di un esperto indipendente esaminare detto progetto ed avallarlo attraverso la relazione di fattibilità.
Il progetto di fattibilità deve indicare necessariamente:
- il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;
- il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;
- l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;
- il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;
- i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;
- le salvaguardie offerte ai creditori;
- tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;
- se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;
- i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci;
- le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;
- le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.
Seguirà poi il certificato preliminare alla trasformazione emesso dall’ organo designato dallo Stato membro di partenza, generalmente il notaio, che attesta la legalità delle trasformazioni transfrontaliere, l’adempimento delle procedure relative allo Stato membro di partenza.
Successivamente si avrà il controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera ad opera dello Stato membro di destinazione che designa l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente, atto a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera.
La comunicazione dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera è regolata dal diritto dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione che stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità con cui darne pubblicità nei rispettivi registri.
Successivamente alla trasformazione transfrontaliera, che acquista efficacia e decorre in ragione al diritto dello Stato membro di destinazione:
– l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;
– i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni;
– i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata;