Descrizione Progetto
Con il Decreto Legislativo n. 149 del 10.10.2022, la cd “riforma Cartabia”, sono state introdotte interessanti novità sugli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
Oltre ad operare infatti una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione, la riforma implementa anche i modelli di giustizia complementare.
In particolare, per quanto riguarda la mediazione, è da segnalare che si è ampliato lo spettro delle materie in cui è obbligatorio esperire preventivamente il tentativo di conciliazione dinanzi all’Organismo accreditato, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Quindi chi intende promuovere una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
Altra importante novità relativa alle liti condominiali: il nuovo art. 5 ter del D. Lvo 28/2010 legittima lo stesso amministratore ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi; il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta; in mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.
Vengono anche rafforzati i poteri conciliativi del Giudice, che può fino al momento conclusivo del contenzioso giudiziale disporre un tentativo di mediazione, non esperito il quale nel termine fissato si addiviene comunque ad una pronuncia di improcedibilità.
Sono previsti poi termini più stringenti per lo svolgimento e per la conclusione del procedimento di mediazione.
Infatti la procedura dovrà concludersi nel termine massimo di tre mesi (prorogabile previo accordo scritto), e non potranno trascorrere più di quaranta giorni dal deposito della domanda per la fissazione del primo incontro delle parti dinanzi al Mediatore, ora legittimato a formulare di propria iniziativa una proposta da allegare al verbale di conciliazione.
Sono poi introdotti nuovi incentivi fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione saranno esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, mentre il verbale contenente l’accordo di conciliazione e’ esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 Euro, superato il quale l’imposta sarà’ dovuta solo per la parte eccedente.
Infine è previsto un credito d’imposta, per un massimo di 600 Euro, per le indennità corrisposte all’Organismo di Mediazione e per il compenso del proprio avvocato in caso di raggiungimento dell’accordo; qualora la mediazione concluda un giudizio già avviato, il credito di imposta si estenderà anche all’importo del contributo unificato pagato per l’introduzione della fase giudiziale.
E’ di questi giorni l’accelerata data all’entrata in vigore delle norme contenute nella riforma, che per quanto riguarda il processo civile, e quindi anche gli ADR, saranno operative già dal prossimo 28 febbraio.
Altre novità sono previste sempre nel mondo dell’ADR per la negoziazione assistita e l’arbitrato.