ACQUISTO DI CAVALLI E GARANZIA DI CONFORMITA’

Solitamente quando ci si accinge all’acquisto di  un bene particolarmente oneroso e/o impegnativo è inevitabile controllarne lo stato, l’integrità, le caratteristiche, l’utilità e/o finalità.

In punto di equidi, pur trattandosi di soggetti viventi, pensanti e certamente d’affezione, è consigliabile non ritenersi esenti da simili valutazioni al momento dell’acquisto.

Forse tale precisazione è superflua posto che  – solitamente – l’interessato a tale tipologia di acquisto è consapevole dell’uso e destinazione del cavallo che si accinge ad acquistare, dei costi e modalità di mantenimento, delle responsabilità  ed  incombenti che ne derivano oltre che delle proprie competenze e caratteristiche fisiche che dovranno necessariamente sposarsi con quelle dell’equide laddove l’acquisto avvenga per proprio uso.

Cavalieri ed amazzoni hanno tutti diverse fisicità. livello d’esperienza, carattere, equilibrio psicofisico, obiettivi di resa, disciplina equestre …  e proprio per questo motivo devono ponderare l’acquisto valutando meticolosamente il cavallo sino a trovare quello che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Ciò detto,  è fondamentale procedere alla vendita /acquisto di questi splendidi animali a mezzo di contratto scritto, non  tanto ai  fini di  validità della vendita quanto piuttosto alle garanzie che potranno derivarne, il tutto al fine non di incorrere in spiacevoli ed irrimediabili situazioni.

In punto di vendita di equidi, nel contratto tra venditore professionale e consumatore è applicabile la garanzia di conformità richiamata ex art. 129 Codice del Consumo ed art. 1490 c.c.

Il consumatore, laddove ritiene di aver acquistato un equide non conforme, può chiedere:

  •  la sostituzione dell’animale;
  •  l’ attivazione di cure a carico del venditore per l’integrale ed adeguato ripristino dello stato di salute ed efficienza dell’equide;
  • la riduzione del prezzo;
  •  la risoluzione del contratto;

La conformità del cavallo è tale se l’ equide è:

a) idoneo all’uso cui è abitualmente destinato e privo di patologie che ne impediscano il comune utilizzo;

b) dotato delle specifiche caratteristiche richieste e volute dal compratore;

c) dotato delle caratteristiche descritte dal venditore;

d) dotato delle caratteristiche e qualità proprie di quel particolare tipo di cavallo;

In ogni caso il nostro codice civile ex art. 1496 regola la vendita di animali rinviando principalmente alle relative norme speciali ed agli usi e solo laddove non ve ne siano, in via sussidiaria  alle norme ex art. 1490 e ss del codice civile che riportano di modalità e termini per la denunzia dei vizi, effetti della garanzia, effetti della risoluzione del contratto, risarcimento del danno, termini per agire in propria tutela.

E’ opportuno precisare che il termine di legge per denunciare eventuali vizi rimane di 8 ( otto) giorno dall’acquisto,  tuttavia è dilatato nel tempo sino a 40 ( quaranta ) giorni nel caso di specifici vizi  e malattie legalmente riconosciuti quali:

  • ballo dell’orso;
  • tic d’appoggio;
  • corneggio;
  • morva;
  • atassia spinale;
  • oftalmite periodica;
  • bolsaggine;