LOI – LETTER OF INTENT
L’approccio alla negoziazione di accordi contrattuali, rapporti di collaborazione societaria o commerciale regala sempre attimi ricchi di buoni propositi, ottimismo, promesse reciproche, strette di mano ( in epoca pre -Covid 19!) ma come recita l’adagio verba volant, scripta manent, mutamenti di opinione, prospettiva, economici o mancate concessioni o l’arrivo di notizie inaspettate, possono generare l’insorgere di veri e propri problemi nella conduzione dell’affare e conclusione del contratto.
In questi frangenti viene utile ricordare l’esistenza di utili strumenti a disposizione che possono scongiurare situazioni problematiche, nonostante molti non apprezzino la redazione e compilazione delle c.d. scartoffie !! Tutti vorrebbero sempre arrivare quanto prima al sodo, alla conclusione dell’accordo tuttavia proprio il tempo dedicato alla redazione e compilazione di documentazione in sede di avvio di trattative e negoziazioni può scongiurare situazioni catastrofiche per le parti ovvero evitare disordini, incertezze ed incomprensioni nel percorso che dovrebbe portare le parti alla conclusione di un contratto od accordo.
La lettera di intenti è internazionalmente conosciuta con l’acronimo LOI – Letter Of Intent, può essere equivocata con il contratto preliminare od un contratto vero e proprio e viene redatta in previsione di operazioni di investimento, finanziamento, acquisizioni societarie, venture capital, joint venture, private equity. La LOI, essenziale nei suoi contenuti, viene sottoscritta tra soggetti interessati all’avvio di trattative con l’utilità e lo scopo di pianificare l’evolversi ed il procedere delle negoziazioni delineando il percorso utile a raggiungere l’obiettivo atteso dalle parti.
Si tratta pertanto di una reciproca manifestazione di disponibilità e volontà all’avvio di trattative, incontri ed attività avendo ben presente il fatto che, in tale frangente, non è ancora stato definito, delineato o concluso alcun contratto.
La lettera di intenti può pertanto essere idealmente paragonata ad un itinerario da seguire per giungere alla destinazione attesa, con la specifica che tale scrittura non produce obbligazioni contrattuali e non è vincolante per le parti che, in ogni momento, potranno abbandonare il viaggio senza conseguenze risarcitorie in danno della/e altre parti coinvolte. L’assenza di conseguenze è spiegata dalla mancanza di obblighi derivanti dalla sottoscrizione della lettera di intenti, mera dichiarazione di avvio di trattative destinate a verificare la fattibilità prima e possibilità di conclusione poi di un contratto non ancora individuato nei suoi caratteri essenziali e costitutivi.
Può tuttavia accadere che un documento ritenuto una lettera di intenti sia invece a tutti gli effetti un contratto od un preliminare con l’evidente conseguenza del prodursi di responsabilità e vincoli per le parti, soprattutto in caso di inadempimento. Ciò avviene qualora detta scrittura contiene elementi riferiti alla tipologia di accordo e/o contratto da concludere ovvero elementi qualificanti il futuro contenuto contrattuale. È pertanto fondamentale per ciascuna parte, al momento dell’avvio delle trattative, verificare che l’atto da sottoscrivere sia a tutti gli effetti una LOI, generica ed indefinita, in alcun modo riconducibile alla tipologia o caratteristica propria del contratto da concludere.
Nonostante l’assenza di vincolo e relativa responsabilità contrattuale, successivamente alla sottoscrizione della lettera di intenti derivano in ogni caso alcuni obblighi per le parti coinvolte, essenzialmente connessi alla buona condotta delle trattative:
- obbligo di riservatezza
- obbligo di esclusiva
L’assenza di tali specifici obblighi, porrebbe le parti nell’impossibilità di condurre una serena trattativa col rischio di veder sfumare l’affare od il progetto, considerato che in tali frangenti ogni parte in rapporto investe a proprio rischio tempo e risorse. Le parti in sede di trattativa debbono avere consapevolezza che attività, progetti, costi, dovranno rimanere note esclusivamente in negoziazione e che saranno vietate trattative potenzialmente concorrenziali con soggetti terzi.
Ecco che la violazione degli unici obblighi direttamente connessi alla sottoscrizione della LOI – riservatezza ed esclusiva – determina in capo alle parti azioni di responsabilità contrattuale.
È tuttavia bene specificare che l’assenza di responsabilità contrattuale non esime le parti da rischio di responsabilità pre-contrattuale; Trattasi del rischio in cui incorre chi, in corso di trattative, non si attiene a quanto contenuto e definito nella lettera di intenti legittimando in siffatta maniera l’azione risarcitoria in capo all’altra parte. Ricordando che si tratta di una identificazione di step, lavori preparatori e prodromici alla conclusione di un contratto o progetto, necessariamente saranno previsti atti ed attività da effettuarsi in determinati tempi e modi al fine di permettere la conclusione di un futuro contratto od affare purtuttavia non ancora individuato nelle sue parti, anche essenziali al momento dell’avvio delle trattative.