In un precedente articolo si metteva in risalto la nuova connessione fra il green ed il fashion e si ricordava che le norme recentemente introdotte, anche a livello comunitario, per salvaguardare l’ambiente son sempre più cogenti ed articolate, con tante prescrizioni da osservare ma anche con tante opportunità di sviluppo (grazie ai finanziamenti ad hoc messi a disposizione da enti locali, statali o europei).
Ma le aziende che lavorano nel campo della moda non devono stare attente solo alla sostenibilità del prodotto o del processo produttivo; tante altre sono le specificità del settore, e l’impatto che questa particolare attività imprenditoriale ha nel mondo dei diritti implica la necessità di avvalersi di figure professionali “multidisciplinari”.
Dalla tutela della fase creativa alle diverse dinamiche che contraddistinguono la particolarità del manufatto, sono tantissime infatti le operazioni di rilevanza giuridica che queste aziende compiono nell’arco del loro ciclo vitale con una miriade di problematiche tipiche del settore la cui risoluzione spesso richiede competenze incrociate.
Si pensi ad es. alla tutela del brand, che necessita sia di una serie di attività preliminari (come la registrazione del marchio), sia di eventuali azioni a difesa della proprietà industriale (in caso ad es. di contraffazione) o intellettuale (in caso ad es. di plagio dei disegni e/o dei modelli), sia di conoscenze di diritto internazionale nei casi di esportazione all’estero o di ubicazione oltreconfine di una parte della catena produttiva.
La singolarità poi del prodotto, che molto spesso punta sull’originalità o sull’elevata qualità, impone il raggiungimento di standard qualitativi e quantitativi che necessariamente devono essere applicati a tutti i soggetti della filiera, così che un segmento della produzione, dietro al quale può esservi una singola azienda o tante aziende satellite, sia strettamente interconnesso a tutti gli altri: la tipicità dei rapporti con i propri partners commerciali, che spesso svolgono ruoli assolutamente insostituibili (ad es. per la confezione di quel particolare accessorio o capo, o per quel dettaglio che lo rifinisce), impone ad esempio alla casa madre una contrattualizzazione capillare e trasversale con terzisti e rivenditori affinchè tutti i rapporti negoziali siano coordinati fra loro e tesi al raggiungimento del miglior risultato finale.
Anche le nuove frontiere dell’e-commerce, entrato ormai a pieno titolo fra gli strumenti di vendita più utilizzati al mondo grazie alle piattaforme dei social e degli store on line, sono fonte di grandi vantaggi ma anche di grandi insidie che in entrambi i casi richiedono precipue attenzioni, sia per non incappare in brutte sorprese, sia per sfruttare al meglio le potenzialità di pubblicizzazione e di vendita del web.
In un settore dove la concorrenza è oggettivamente maggiore rispetto ad altri è quindi molto importante curare ogni minimo aspetto della produzione per impedire che una potenziale problematica possa trasformarsi in un danno anche grave, come ad es. quello di immagine, con conseguente emarginazione dal mercato.
Da tutte queste considerazioni si comprende quanto l’impresa di moda, più di altre, abbia particolarmente bisogno di tante professionalità: ed ecco che entra in gioco il Fashion Lawyer.

Il Fashion Lawyer ha infatti competenze allargate, che spaziano dalla tutela del marchio alle strategie di marketing, affinchè l’azienda sia in grado di affrontare ogni singola problematica ricorrendo ad un unico professionista.
Anche senza essere una grande griffe internazionale, che ha sempre al suo interno un general councel, anche le piccole aziende hanno bisogno del Fashion Lawyer, sia quando devono stipulare contratti per il normale esercizio della loro attività, sia quando hanno velleità di crescita, ad es. trasformandosi da terzisti in vere e proprie case di moda con tutto ciò che ne consegue.
Il Fashion Lawyer è qualcosa di più di un giurista d’impresa: è quel consulente che, dotato anche di creatività e doti manageriali multidisciplinari, diventa un punto di riferimento a 360 gradi per l’imprenditore che opera nel settore della moda, coadiuvandolo sia nella fase ideativa (ad es. per proteggere marchi o disegni) che gestionale (ad es. per la redazione dei contratti con i rispettivi partners commerciali, per le locazioni dei locali, per le licenze, per tutte quelle azioni a tutela del regolare svolgimento dell’attività aziendale, concorrenza sleale compresa).
Il Fashion Lawyer non si limita alla classica assistenza legale, giudiziale o stragiudiziale, ma fornisce all’azienda una professionalità integrata ed è quindi potenzialmente in grado di affrontare in maniera poliedrica ogni problematica nascente dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Il Fashion Lawyer è quindi un avvocato “multitasking”.
Ciò non solo consente di ottimizzare le risorse, sia umane che economiche, perché racchiude in un unico soggetto competenze che vanno oltre la mera consulenza legale, ma grazie alla sua capacità di conoscere i risvolti giuridici delle tante tematiche in cui è coinvolta l’azienda ne diventa quasi un collaboratore stabile.
Insomma, il Fashion Lawyer è qualcosa di più di un avvocato, è quasi un manager a tutto tondo con competenze da giurista.