Entrare in un certo equestre è quasi come entrare in una famiglia allargata e, soprattutto nelle strutture più piccole o in ASD non orientate ad obiettivi sportivi di rilievo, le formalità sono davvero poche. L’esperienza insegna che la convivenza comporta necessariamente qualche criticità ed ogni volta che ciò accade il mio pensiero corre inevitabilmente al detto della nonna  “dopo i confetti arrivano i difetti!”. Ecco allora che, almeno nel caso della nostra allargata famiglia equestre, possiamo giocare d’anticipo e regolamentare alcune situazioni al fine di evitare dissapori o la rovina del rapporto.

Un esempio è offerto dal contratto di scuderizzazione o pensione per cavalli: perché redigerlo o sottoscriverlo quando in famiglia basta la parola?

Vero è che la mancanza di eccessiva formalità contribuisce alla sensazione di rilassamento e benessere psicofisico ma è anche noto che l’assenza di regole ed accordi specifici può generare confusione e tensione, stato emotivo e mentale diametralmente opposto a quello voluto e cercato da cavalieri ed amazzoni e più in generale in maneggio.

È bene ricordare, o far sapere a quanti non lo sanno, che le norme giuridiche sono precetti generali ed astratti, regole precostituite per la soluzione di conflitti create prima dell’insorgere del conflitto stesso, proprio al fine di evitare il suo insorgere o gestire l’eventualità in cui insorga.

Il nostro codice civile non prevede una tipologia contrattuale ad hoc per la scuderizzazione di cavalli pertanto segue le norme relative al contratto di deposito. Essenzialmente il contenuto contrattuale è lasciato all’autonomia delle parti, fatte salve le disposizioni essenziali vigenti per legge, e non vi è obbligo di forma scritta.

Riflessione necessaria: qual è l’utilità di un contratto verbale dal momento che – solitamente – al verificarsi di una criticità nessuna delle parti interessate sarà disposta ad ammettere altra ragione se non la propria?

La migliore modalità per una serena convivenza di scuderia pertanto è sottoscrivere forme contrattuali adeguate e nel caso specifico accettare un contratto scritto che individui quantomeno le caratteristiche basiche ed essenziali del rapporto di scuderizzazione dell’equide tra cui

  • costo
  • mantenimento
  • tipologia di servizio
  • gestione delle emergenze veterinarie.

 Ex art. 1776 c.c. il deposito è  ” il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura”, è presunto gratuito salvo diverse e specifiche pattuizioni o laddove la natura professionale del depositario permette di desumere altro.

Il proprietario del cavallo – depositante – ha pertanto l’obbligo di rimborsare il centro equestre – depositario – di tutte le spese sostenute per la conservazione e mantenimento dell’equide, pagargli il compenso pattuito e tenerlo indenne da eventuali perdite che possano derivare dal deposito stesso. Sono parimenti a suo carico eventuali spese che si rendano necessarie per la restituzione dell’animale ed i mancati pagamenti del dovuto nei confronti del centro ippico costituiscono ad ogni effetto l’apertura di una posizione debitoria.

A tal proposito è bene specificare che i crediti vantati dal centro equestre nei confronti del proprietario del cavallo creano di fatto un privilegio sul bene depositato tale che il depositario creditore può ritenere il bene soggetto al privilegio – l’equide – fintanto che non vedrà soddisfatto il proprio credito ovvero potrà anche procedere alla vendita del bene stesso.

Laddove le parti non trovino accordo ed il debitore non saldi il dovuto al centro equestre, nel protrarsi dell’esposizione debitoria il depositario creditore potrà anche vendere il bene detenuto in deposito ma dovrà farlo nel rispetto di specifiche norme di cui all’art. 2797 c.c.  “a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procederà alla vendita.”

Il centro ippico dal canto suo dovrà custodire l’equide oggetto di deposito con la diligenza del buon padre di famiglia e risponderà di eventuali danni cagionati dal bene in custodia salvo provare il caso fortuito.

Proprio quest’ultimo aspetto è ciò che determina la necessità per il centro equestre di sottoscrivere un’assicurazione adeguata a tenerlo indenne da determinati danni.